Pubblicato il 24/02/2020

Informativa Bonus Facciate

Chiarimenti in relazione al Bonus Facciate: Guida e Circolare Agenzia Entrate 2/E del 14.02.2020 per l'accesso delle persone fisiche e dei soggetti che conseguono reddito d’impresa (imprese individuali e società).


La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto per il solo anno 2020, il BONUS FACCIATE che consiste in una detrazione dall’imposta lorda dovuta, pari al 90% delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero, restauro, tinteggiatura o pulitura della facciata esterna (ivi incluse le facciate interne, solo se visibili dalla strada) degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, ubicati in zona A o B ai sensi del DM 1444/1968, compresi i lavori sui balconi, grondaie, pluviali, parapetti e cornicioni.

La detrazione non è soggetta ad alcun limite d’importo e deve essere ripartita in 10 quote costanti di pari importo da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020 (dichiarazione che sarà presentata nel 2021) e nei nove anni successivi.

Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo. In particolare, i soggetti beneficiari devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Ai fini della quantificazione della detrazione occorre fare riferimento:

  • Per le persone fisiche al criterio di cassa, ossia ai pagamenti effettuati nel corso del 2020. Si segnala la necessità di disporre il pagamento mediante bonifico bancario o postale ”parlante” dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. La circolare precisa che a tal fine possono essere utilizzati i format dei bonifici previsti per l’ecobonus o per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Prima di procedere al pagamento si consiglia di effettuare un riscontro con la Vs banca di riferimento.
  • Per i titolari di reddito d’impresa al criterio di competenza, ossia alle spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data del pagamento e dalla data di avvio dei lavori.

Qualora siate intenzionati ad accedere al beneficio Vi consigliamo di consultare un tecnico di Vs fiducia per essere certi che l’edificio sia ubicato in zona A e B, che la tipologia di lavori che intendete intraprendere siano agevolabili e altresì di rispettare tutti i requisiti previsti dalla legge (eventuale comunicazione all’Enea per gli interventi di efficienza energetica) e richiamati dalla Circolare Agenzia Entrate 2/E del 14.02.2020.

Link alla guida dell'Agenzia delle Entrate.

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