Pubblicato il 19/05/2020

Contributo a fondo perduto e Credito d'imposta locazione

Due forme distinte di contributo per i soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019: Contributo a fondo perduto e Credito d'imposta su canoni di locazione ed affitto d'azienda.


CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’art. 28 del Decreto Rilancio, non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ha previsto un contributo a fondo perduto:

  • ai titolari di partita iva (imprese e autonomi) con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • che abbiano subito una riduzione del fatturato di oltre un terzo nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Il contributo si calcola come differenza tra il fatturato di aprile 2020 ed il fatturato di aprile 2019 al quale applicare le seguenti percentuali:

  • 20% per i soggetti con ricavi nel precedente periodo d’imposta precedente a quello di corso non superiori a 400.000 €;
  • 15% per i soggetti con ricavi compresi tra 400.000 e 1.000.000 di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.

Il contributo minimo dovuto è di 1.000 euro per le persone fisiche titolari di partita iva e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; tale importo minimo spetta anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 che non hanno i requisiti di riduzione del fatturato. 

Tra gli esclusi dal fondo perduto:

  • i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dal decreto Cura Italia di cui gli articoli 27 indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinativa continuativa, art. 38 indennità lavoratori dello spettacolo e art. 44 fondo per reddito di ultima istanza;
  • i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Es.: commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti);
  • soggetti che hanno cessato l’attività al 31/03/2020.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dall’avvio della procedura da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La somma a fondo perduto verrà accreditato da parte dell’Agenzia delle Entrate sul conto corrente del contribuente; tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e Irap.

 

CREDITO D’IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO D’AZIENDA

L’art. 31 del Decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (indipendentemente dalla categoria catastale ed anche per immobili ad uso promiscuo):

  • ai titolari di partita iva (imprese e autonomi, anche forfettari) con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • con un riduzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di marzo, aprile, maggio 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

E’ un credito spettante nella misura del 60% sull’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing (escluso il leasing finanziario) o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito spetta invece nella misura del 30% sull’ammontare mensile dei contratti di servizi a prestazioni complesse (anche coworking) o affitto d’azienda per immobili ad uso non abitativo.

Il credito spetta solo per l’importo versato dei canoni nel 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio ed è utilizzabile in compensazione (in F24 mediante il codice tributo 6920), oppure nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap ovvero può essere ceduto.    

 

Sarà cura dello Studio tenerVi aggiornati sull’evoluzione delle disposizioni.

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