Pubblicato il 19/05/2020
Due forme distinte di contributo per i soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019: Contributo a fondo perduto e Credito d'imposta su canoni di locazione ed affitto d'azienda.
L’art. 28 del Decreto Rilancio, non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ha previsto un contributo a fondo perduto:
Il contributo si calcola come differenza tra il fatturato di aprile 2020 ed il fatturato di aprile 2019 al quale applicare le seguenti percentuali:
Il contributo minimo dovuto è di 1.000 euro per le persone fisiche titolari di partita iva e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; tale importo minimo spetta anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 che non hanno i requisiti di riduzione del fatturato.
Tra gli esclusi dal fondo perduto:
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dall’avvio della procedura da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La somma a fondo perduto verrà accreditato da parte dell’Agenzia delle Entrate sul conto corrente del contribuente; tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e Irap.
L’art. 31 del Decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (indipendentemente dalla categoria catastale ed anche per immobili ad uso promiscuo):
E’ un credito spettante nella misura del 60% sull’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing (escluso il leasing finanziario) o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito spetta invece nella misura del 30% sull’ammontare mensile dei contratti di servizi a prestazioni complesse (anche coworking) o affitto d’azienda per immobili ad uso non abitativo.
Il credito spetta solo per l’importo versato dei canoni nel 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio ed è utilizzabile in compensazione (in F24 mediante il codice tributo 6920), oppure nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap ovvero può essere ceduto.
Sarà cura dello Studio tenerVi aggiornati sull’evoluzione delle disposizioni.