Pubblicato il 28/02/2020

News lettere d'intento

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 96911 del 27/02/2020: attuazione art. 12-septies del DL 34/2019 che aveva modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento, dall’01/01/2020.


La nuova funzionalità attivata dal provvedimento con decorrenza dal 2 marzo 2020 consente ai fornitori di esportatori abituali di verificare l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d’intento che saranno rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio “cassetto fiscale” con le proprie credenziali all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate.

A livello di procedura il Cliente potrebbe trovarsi ad agire in qualità di:

a) esportatore abituale:

  • predispone ed invia telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate la quale rilascia apposita ricevuta di protocollo. Non sarà più necessario consegnare la dichiarazione d’intento al fornitore, unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione telematica. In questa prima fase di avvio Si consiglia di avvertire comunque il fornitore dell’emissione e trasmissione della lettera d’intento a Suo favore;
  • non deve più annotare in apposito registro la lettera d’intento;
  • non è più tenuto ad inviare al fornitore o consegnare in dogana la lettera d’intento;

b) fornitore:

  • prima di emettere la fattura senza imposta deve entrare nel proprio cassetto fiscale e scaricare la lettera d’intenti trasmessa dall’esportatore abituale. Accedendo al cassetto il fornitore potrà avere accesso a tutte le informazioni della lettera d’intento, compreso il plafond per il quale l’esportatore gli richiede l’emissione della fattura senza imposta. Diventa pertanto necessaria a decorrere dal 2 marzo un’attività di monitoraggio continuativa dell’apposita sezione del proprio cassetto fiscale dedicata alle dichiarazioni d’intento. In tal senso lo Studio è disponibile ad illustrarvi il percorso telematico da seguire per monitorare le dichiarazioni d’intento ricevute, non appena sarà reso operativo dall’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che l’effettuazione di cessioni o prestazioni ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c), senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento, comporta l’irrogazione di una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta.

Nella fattura emessa non imponibile ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c) DPR 633/72 deve indicare obbligatoriamente il numero di protocollo attribuito alla lettera d’intento (protocollo per intero comprensivo delle cifre che indicano il progressivo).

Non occorre più annotare in apposito registro la lettera d’intento. infine non serve più esporre le lettere d’intento nella dichiarazione iva ed il quadro VI verrà eliminato presumibilmente dal modello IVA 2021 (anno solare 2020).

Con il Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 96911 del 27/02/2020 è stato anche modificato il modello di dichiarazione d’intento che si sostanzia per la mancanza dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla lettera d’intento da trasmettere e all’anno di riferimento. Il nuovo modello di dichiarazione dovrà essere utilizzato dal 2 marzo; quello vecchio, tuttavia, potrà comunque essere utilizzato fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento (quindi fino al prossimo 27 aprile).

Modello Dichiarazione d'intento

Istruzioni modello Dichiarazione d'intento

Specifiche tecniche per la trasmissione

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