Pubblicato il 03/07/2019
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.14/E del 17/06/2019.
Vi riepiloghiamo in sintesi le novità principali che saranno in vigore per le fatture emesse dal 1° luglio 2019:
Si specifica inoltre che la data da indicare in fattura, in corrispondenza del campo “data” del file XML, è:
Tale chiarimento arriva da un confronto fra Assosoftware e l’Agenzia delle Entrate, pubblicato in una FAQ sul sito di Assosoftware (in allegato), che riporta il seguente esempio:
a fronte di due consegne avvenute con Ddt datati 20/9/2019 e 28/9/2019, quale data da indicare in fattura sono proposte tre soluzioni (che in ogni caso devono rispettare il termine di annotazione nel registro vendite del 15/10/2019) alternative tra loro:
In sostanza, dalle indicazioni di Assosoftware, si desume che è possibile inserire una data della fattura diversa da quella in cui è avvenuta l’ultima consegna.
Dal punto di vista operativo, tenuto conto della “tolleranza”, la soluzione a) risulta consigliabile e dovrebbe permetterVi di superare molte delle problematiche connesse alla numerazione e alla data della fattura differita. Esempio predisposizione delle fatture differite con data 30/9/2019 e invio allo Sdi in pari data o comunque nei giorni successivi.
Rimane l’obbligo, con riferimento al caso di specie, di far concorrere tali operazioni alla liquidazione dell’Iva dovuta per il mese di settembre – mese di effettuazione dell’operazione.
Anche questa interpretazione non va intesa in senso troppo restrittivo, nel senso che è comunque ammessa una tolleranza di qualche giorno fra la data di predisposizione / emissione e quella di invio allo SdI. Si riporta quanto scritto dal direttore di Assosoftware su un articolo di stampa specializzata pubblicato oggi: “Questa risposta introduce due elementi di novità: il primo che la data del ddt da riportare in fattura non deve essere necessariamente l’ultima (questo permette di evitare l’ordinamento dei documenti), il secondo che si può continuare a indicare una data diversa dai Ddt a tutto il blocco di fatturazione (ad esempio fine mese) purché contestualmente (o entro pochi giorni) si effettui anche la trasmissione allo Sdi. È evidente che questa nuova interpretazione legata alla «data di emissione» può essere validamente seguita dalle piccole o medie imprese che producono un numero limitato di fatture differite, ma non è sufficiente per le grandi imprese dove, data la quantità di documenti da produrre e trasmettere, il processo complessivo va ben oltre i due giorni, per questi casi la tolleranza dovrebbe arrivare ai medesimi tempi previsti per le fatture immediate (i.e. 12 giorni).”
Della data di invio, ovvero di emissione, rimarrà traccia nel Sistema di Interscambio.
Ciò non cambia la previsione per cui, in sede di registrazione delle fatture emesse, è la data di effettuazione dell’operazione, ovvero quella riportata in fattura, la data che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento.
Secondo tale modalità di individuazione della data da indicare in fattura, potrebbe verificarsi la situazione in cui, riprendendo l’esempio sopra, vi sia una fattura immediata relativa ad un’operazione del 1° ottobre generata ed inviata in pari data allo SDI con numero ad esempio 100 – fattura n. 100 del 01.10.19 - ed una fattura differita relativa ad un’operazione del 28 settembre generata ed inviata allo SDI in data 10 ottobre con numero 110 – fattura n. 110 del 28.09.19.
Con l’intento di evitare problematiche con il sistema gestionale, che solitamente non permette la registrazione, con riferimento al caso di specie, di una fattura n. 110 con data antecedente alla fattura n. 100, può risultare utile creare numerazioni separate per le fatture immediate e differite e sezionali iva distinti (vedi in tal senso paragrafo 3.2, pagina 18-20, della circolare allegata). Sul punto confrontateVi anche con la software house al fine di individuare la soluzione più semplice per la Vs situazione. Si fa poi presente che è consentito creare sezionali e numerazioni distinte anche in corso d’anno.
Si ricorda infine che per individuare la data di effettuazione dell’operazione fa fede l’art 6 del DPR 633/72. Generalmente rileva:
L’art. 14 del DL 119/2018 ha previsto che l’Iva assolta sugli acquisti può essere detratta nel mese di effettuazione delle operazioni, a condizione che le relative fatture siano ricevute entro il giorno 15 del mese successivo e che siano registrate con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni stesse. Eccezione: questa regola non vale per i documenti ricevuti relativi all’anno precedente, occorre quindi porre attenzione per la liquidazione iva di dicembre.
Nel caso di FE la detrazione dell’IVA scatta dalla data di ricezione.
Occorre distinguere le seguenti situazioni:
Si ricorda che il ricevimento di una FE solo in formato cartaceo o pdf non consente la detrazione dell’Iva in quanto non si tratta di un documento fiscalmente rilevante.
ALCUNI ESEMPI SULLA DETRAZIONE:
Esigibilità |
Ricezione |
Registrazione |
Detrazione |
maggio 2019 |
5 giugno 2019 |
10 giugno 2019 |
16 giugno 2019 (maggio 2019) |
dicembre 2018 |
31 dicembre 2018 |
31 dicembre 2018 |
16 gennaio 2019 (dicembre 2018) |
dicembre 2018 |
9 gennaio 2019 |
9 gennaio 2019 |
16 febbraio 2019 (gennaio 2019) |
dicembre 2018 |
31 dicembre 2018 |
9 gennaio 2019 |
30 aprile 2019 (in Dich.IVA 2019)* |
*creare apposito sezionale e riportare l’iva all’interno della Dichiarazione IVA dell’anno 2018 (da presentare entro il 30/04/2019).